IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 6 novembre 2015 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che nei giorni 13 e 14  settembre  2015  il  territorio
della  provincia  di  Genova   e'   stato   interessato   da   eventi
meteorologici di elevata intensita', che  hanno  provocato  movimenti
franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti  di
centri abitati, danneggiamenti alle  infrastrutture  viarie  ed  alle
opere di difesa idraulica, nonche' ad edifici pubblici e  privati  ed
alle attivita' produttive; 
  Considerato,  altresi',  che  gli  eventi  sopra  descritti   hanno
determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumita'; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  dispone,  per  l'esercizio  2015,  di   un
ammontare pari a euro 140.000.000,00  ai  sensi  di  quanto  disposto
dalla tabella C della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e  risulta
integrato di 85.000.000,00 ai sensi di quanto stabilito dai commi  52
e 694 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oltre che  di
un ammontare pari a euro 49.543.647,00 ai sensi  di  quanto  previsto
dagli articoli 2, comma 1,  e  3,  commi  1  e  2,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre  2014,  adottato
in attuazione dell'art. 2, commi  1  e  1-bis  del  decreto-legge  12
maggio 2014, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 2014, n. 93; 
  Viste le note della Regione Liguria del 21 settembre e del 9  e  15
ottobre 2015; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  28
ottobre 2015, prot. n. CG/0053260; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 7 e 8 ottobre 2015; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
   1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito  il
territorio della provincia di Genova. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
Regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Liguria
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di euro 2.664.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 novembre 2015 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi